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Channel: Tiziano Solignani » Federica Cicinelli
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il matrimonio concordatario in cui i coniugi sono di religione diversa può essere annullato?

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Annullamento sacra rota in caso di matrimonio misto. Mio fratello è stato sposato due anni, e non si è sposato convinto. Ad ogni modo, poi ha chiesto la separazione, circa un anno fa. Gli hanno sconsigliato la richiesta di annullamento per costi, tempi e per necessari contatti con l’ex coniuge. Ma il loro matrimonio non è stato “canonico”, lei era di un’altra religione (per altro ha spinto molto lei per sposarsi, e mio fratello dopo tanti anni non ha avuto forza di tirarsi indietro per il senso di colpa), quindi hanno fatto il rito interreligioso, per altro con il celebrante che secondo me ha la sua responsabilità, era un po’ borderline…E dato che la nostra famiglia non era del tutto daccordo, a ragione, avrebbe dovuto forse farli riflettere meglio. Ad ogni modo. I problemi erano molti, tra cui questa religione particolare, poco conosciuta, di cui lei non si era fatta vedere così osservante ante nozze. Ci sarebbero stati inevitabili scontri con figli ecc…oltre che paletti continui alla vita di coppia, tra cui anche poco rispetto per le nostre tradizioni Natale, ecc. Secondo voi è possibile un annullamento breve e poco dispendioso, in un caso del genere?

In merito al Suo quesito, le vie potrebbero essere duplici. Se non vi è stata consumazione del matrimonio potrebbe operare il privilegio Petrino (matrimonio rato e non consumato). Nel caso in cui, invece, il matrimonio sia stato non solo contratto , ma siano intervenuti anche rapporti sessuali, si potrebbe procedere ad una nullità ordinaria. Secondo le poche notizie che Lei mi ha fornito, visti i dubbi esternati da Suo fratello, potrebbe ravvisarsi una simulazione del consenso, con esclusione dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Per quanto, infine, riguarda i costi, La informo che La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), con decreto del 30 marzo 2010, ha regolamentato la materia, stabilendo che i costi dei tribunali siano a carico quasi esclusivamente della C.E.I., salvo la tassa giudiziaria, ed ha emanato i criteri cui devono attenersi gli avvocati. Il tariffario qui riportato risale all’ultimo aggiornamento, del 01 giugno 2010. I costi processuali si compongono sostanzialmente di due voci:

 A.  Le tasse giudiziarie.

La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in € 525. La parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non
decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma di € 265,50.
B.  Le spese per l’avvocato
L’onere economico comprende due voci: l’onorario e le spese vive. a) L’onorario copre l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria e la redazione di memorie difensive. Poiché ogni causa è diversa da un’altra e richiede maggiore o minore attività legale, l’onorario può variare da € 1.575 fino ad un massimo di € 2.992. La determinazione viene fatta dal Preside del Collegio giudicante: a) preventivo al momento della presentazione del libello e a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria. In caso di processo di appello con rito ordinario, a quanto stabilito in primo grado va aggiunto un onorario che può variare da € 604 fino ad un massimo di € 1.207.
b) Per spese vive si intendono: I.V.A., cassa avvocati, consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio. Per pretendere dal cliente il rimborso di tali spese, l’avvocato deve presentare idonea documentazione.
C.  Le condizioni di indigenza.
Le parti possono chiedere al tribunale la riduzione o l’esenzione dal versamento della tassa giudiziaria.
Le parti possono anche chiedere l’assegnazione di un avvocato d’ufficio. Sarà il Preside del Collegio giudicante, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.
Ogni tribunale regionale ha predisposto allo scopo un apposito modulo.


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